La visita medica su richiesta del lavoratore è prevista dall’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e può essere richiesta quando esiste un possibile collegamento tra lo stato di salute della persona e l’attività lavorativa svolta. La richiesta, però, non determina automaticamente l’esecuzione della visita: spetta al medico competente valutare se le ragioni indicate siano correlate ai rischi professionali o a condizioni di salute che potrebbero peggiorare a causa del lavoro.
La visita ha uno scopo preciso: verificare la compatibilità tra le condizioni del lavoratore e la mansione specifica ed eventualmente formulare un nuovo giudizio di idoneità. L’Interpello n. 8/2015 ha inoltre chiarito che, quando il medico competente è nominato, la richiesta può essere presentata anche da un lavoratore che non sia già sottoposto a sorveglianza sanitaria obbligatoria.
Quando il lavoratore può chiedere una visita al medico competente
L’articolo 41, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 81/2008 prevede la visita su richiesta quando il medico competente ritiene che la richiesta sia collegata ai rischi professionali oppure a condizioni di salute suscettibili di peggiorare a causa dell’attività lavorativa. Il riferimento, quindi, non è a qualsiasi problema di salute, ma alla sua possibile relazione con la mansione svolta.
Può accadere, per esempio, che un lavoratore addetto alla movimentazione manuale dei carichi sviluppi o veda peggiorare un disturbo muscolo-scheletrico. Un dipendente esposto a polveri o sostanze irritanti potrebbe riscontrare problemi respiratori; chi utilizza determinate sostanze può manifestare disturbi cutanei; una patologia già presente può diventare incompatibile con alcune attività fisiche previste dalla mansione.
Situazioni di questo tipo non producono automaticamente un giudizio di limitazione o inidoneità. Costituiscono elementi che il medico competente può valutare mettendo in relazione stato di salute, mansione, modalità operative ed esposizioni professionali.
La visita può essere richiesta anche prima della scadenza periodica?
Sì. La visita richiesta dal lavoratore è distinta dalla visita periodica prevista dal protocollo sanitario e non occorre attendere la successiva scadenza programmata.
La sorveglianza sanitaria comprende infatti diverse tipologie di accertamento, ognuna con una propria funzione. La visita periodica controlla nel tempo lo stato di salute in relazione ai rischi professionali; quella richiesta dal lavoratore nasce invece dalla comparsa o dal cambiamento di una situazione che merita una valutazione prima della normale scadenza.
Un lavoratore visitato pochi mesi prima può quindi presentare una nuova richiesta quando intervengono condizioni che ritiene possano incidere sulla capacità di svolgere la mansione in sicurezza.
Il riferimento generale rimane il sistema di **medico competente e sorveglianza sanitaria**, all’interno del quale vengono definiti protocolli, accertamenti e giudizi di idoneità in funzione dei rischi presenti nell’attività lavorativa.
Deve esserci necessariamente una malattia già diagnosticata?
No. La normativa non richiede che il lavoratore disponga necessariamente di una diagnosi già formalizzata per poter formulare la richiesta.
Ciò che deve essere valutato è il possibile rapporto tra le condizioni di salute segnalate e il lavoro. Il medico competente decide se tale relazione giustifichi una visita nell’ambito della sorveglianza sanitaria.
Avere documentazione clinica può comunque essere utile. Referti, esami o indicazioni ricevute da uno specialista possono fornire elementi ulteriori al medico competente, che resta autonomo nella valutazione dell’idoneità alla mansione.
La visita non sostituisce quella del medico di medicina generale o dello specialista. I ruoli sono differenti: il medico curante si occupa della diagnosi e del percorso terapeutico, mentre il medico competente valuta soprattutto la relazione tra salute, rischi professionali e mansione specifica.
Chi decide se la richiesta è pertinente
La valutazione compete al medico competente.
Il datore di lavoro, l’ufficio del personale o il responsabile aziendale possono occuparsi degli aspetti organizzativi necessari per consentire la visita, ma non dovrebbero sostituirsi al medico nella valutazione sanitaria delle motivazioni presentate.
L’Interpello n. 8/2015 precisa che la richiesta può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, anche se non già soggetto a sorveglianza sanitaria, purché il medico competente, ove nominato, la ritenga accoglibile perché correlata ai rischi lavorativi.
Questo chiarimento evita una confusione frequente: la possibilità di chiedere la visita e l’effettiva necessità di effettuarla sono due momenti distinti. Il lavoratore segnala la propria situazione; il medico competente ne valuta la rilevanza professionale.
Come presentare la richiesta
Il D.Lgs. 81/2008 riconosce il diritto alla richiesta ma non stabilisce una formula standard valida per ogni organizzazione. Le modalità pratiche possono quindi dipendere dalle procedure adottate dall’azienda per i rapporti con il medico competente.
La richiesta dovrebbe consentire di comprendere perché il lavoratore ritiene necessario un approfondimento, senza che informazioni cliniche non necessarie siano diffuse all’interno dell’organizzazione.
Può essere utile indicare, per esempio:
- la mansione svolta;
- la difficoltà o il problema riscontrato durante determinate attività;
- l’eventuale peggioramento percepito durante il lavoro;
- la presenza di documentazione sanitaria da sottoporre direttamente al medico competente.
I dettagli diagnostici e la documentazione sanitaria devono essere gestiti con particolare attenzione. Il datore di lavoro non è legittimato a conoscere diagnosi, anamnesi o referti del dipendente: può ricevere il giudizio di idoneità e le eventuali prescrizioni o limitazioni necessarie per l’organizzazione del lavoro.
Cosa valuta il medico competente durante la visita
Il medico competente non valuta la salute del lavoratore in astratto. Deve stabilire se la persona possa svolgere la propria mansione senza che le condizioni di lavoro rappresentino un rischio incompatibile con il suo stato di salute.
Per farlo può considerare il quadro clinico, le caratteristiche della mansione, le esposizioni professionali individuate nella valutazione dei rischi, i compiti concretamente svolti e l’eventuale documentazione sanitaria disponibile.
Quando necessario, gli accertamenti previsti dalla sorveglianza sanitaria possono comprendere esami clinici, biologici o diagnostici mirati al rischio, secondo quanto ritenuto necessario dal medico competente. Le visite previste dall’articolo 41 sono a cura e spese del datore di lavoro.
Lo scopo non è stabilire genericamente se una persona sia “sana” o “malata”, ma verificare la sua idoneità rispetto a quella specifica mansione.
Quale può essere l’esito della visita medica su richiesta del lavoratore
Al termine degli accertamenti il medico competente può esprimere il giudizio previsto dall’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008.
Gli esiti possibili comprendono:
- idoneità alla mansione specifica;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Una limitazione, per esempio, può riguardare una determinata attività o esposizione senza impedire necessariamente lo svolgimento dell’intera mansione. Nel caso dell’inidoneità temporanea il medico deve indicarne anche la durata.
Il giudizio viene comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro. Quest’ultimo riceve le informazioni necessarie a organizzare correttamente il lavoro, non la diagnosi o la documentazione clinica sulla quale il medico ha basato la propria valutazione.
Cosa succede se il lavoratore non condivide il giudizio
Il giudizio del medico competente può essere contestato attraverso lo strumento previsto dallo stesso D.Lgs. 81/2008.
L’articolo 41 stabilisce che contro i giudizi del medico competente è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione all’azienda sanitaria territorialmente competente. L’autorità sanitaria, dopo gli eventuali ulteriori accertamenti, può confermare, modificare o revocare il giudizio.
Si tratta quindi di una procedura diversa dalla semplice richiesta di una nuova valutazione aziendale.
Visita richiesta dal lavoratore e visita per rientro dopo malattia non sono la stessa cosa
Le due situazioni vengono talvolta confuse.
La visita su richiesta nasce da un’esigenza segnalata dal lavoratore e viene effettuata quando il medico competente rileva una relazione con i rischi professionali o con una condizione di salute che potrebbe peggiorare a causa dell’attività.
La visita precedente alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni segue invece una specifica previsione dell’articolo 41. Dal 2025 la visita non è più automatica in ogni caso: è effettuata quando il medico competente la ritiene necessaria; qualora ritenga di non procedere alla visita, deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Tenere distinti questi due istituti permette all’azienda di applicare correttamente le diverse procedure previste dalla sorveglianza sanitaria.
La gestione delle richieste nelle aziende di Lecce e della Puglia
La procedura normativa è nazionale e non cambia tra Lecce, Salento e altre aree della Puglia. Può cambiare, invece, il contesto nel quale il medico competente deve valutare concretamente la mansione.
Nel territorio pugliese convivono attività molto differenti: imprese edili e manifatturiere, aziende agricole e agroalimentari, strutture sanitarie, uffici, attività commerciali, logistica, ristorazione e imprese legate al turismo. In alcuni settori la stagionalità può comportare periodi di maggiore intensità lavorativa, variazioni delle mansioni o condizioni ambientali che meritano particolare attenzione nella valutazione sanitaria.
Per l’azienda, una richiesta presentata dal dipendente non dovrebbe essere trattata come un adempimento isolato. Può essere l’occasione per verificare, insieme al medico competente, che mansioni, rischi individuati nel DVR e protocollo sanitario siano ancora coerenti con l’organizzazione reale del lavoro.
Synergos supporta aziende di Lecce e della Puglia nella gestione della sorveglianza sanitaria e delle attività del medico competente. Quando emerge una richiesta individuale o una situazione sanitaria che può interferire con la mansione, può essere utile verificare che il percorso seguito dall’azienda sia coerente con la valutazione dei rischi, il protocollo sanitario e gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.





